Ordinanza del Sindaco n. 5 del 16-05-2025

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DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI, IGIENE, PUBBLICO DECORO , SICUREZZA E TUTELA DEL TRASPORTO FERROVIARIO DA INTERFERENZE DEI TERRENI LIMITROFI AL TRACCIATO FERROVIARIO (Ordinanza del Sindaco n. 5 del 16-05-2025)

Data:

19 Maggio 2025

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Descrizione

Con l’approssimarsi della stagione a rischio incendi, si richiama l’attenzione sul rispetto delle prescrizioni regionali antincendio indicate nella Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.1.2025, vigenti dal 1° gennaio al 31 dicembre su tutto il territorio della Sardegna, in attuazione della Legge n. 353/2000 e della Legge regionale n. 8/2016.

 

Obblighi dei proprietari e conduttori di terreni e fabbricati (entro il 1° giugno). 

Tutti i proprietari e conduttori di terreni hanno l’obbligo di attuare le seguenti misure preventive:

  • Terreni lungo le strade pubbliche: Pulizia da fieno, rovi e materiale secco per almeno 3 metri dal limite delle pertinenze stradali.
  • Fabbricati rurali e chiusi per bestiame: Creazione di una fascia parafuoco o erbosa verde di almeno 10 metri.
  • Fondi agricoli superiori ai 10 ettari:  Realizzazione di una fascia arata di almeno 3 metri lungo il perimetro.
  • Terreni coltivati confinanti con aree boscate: Fascia lavorata di almeno 5 metri lungo il perimetro confinante con il bosco.
  • Terreni in aree urbane periferiche: Fasce protettive di almeno 5 metri prive di vegetazione secca lungo tutto il perimetro.

 

Abbruciamento di stoppie e residui colturali (solo su autorizzazione)

L’abbruciamento ai fini agricoli e selvicolturali è libera fino al 14 maggio, successivamente è consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Forestale competente dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre. Fuori da questi periodi e senza autorizzazione l’abbruciamento è vietato.

 

Igiene, sicurezza e pubblico decoro nel centro abitato

  • È vietato bruciare in luogo aperto fogliame, sterpi e residui vegetali in genere. È consentito l’uso di bracieri, barbecue, caminetti e simili manufatti nei cortili privati, a condizione che sia evitato ogni pericolo o emissioni di odori e fumi oltre i limiti di normale tolleranza
  • Sono vietate le accensioni pericolose in luogo pubblico o aperto al pubblico
  • È vietato tenere i terreni in condizioni indecorose e, in particolare, devono essere sgombri da rifiuti e con frequente estirpazione delle sterpaglie

 

Misure a tutela della sicurezza del trasporto ferroviario fino al 31 Ottobre 2025

A tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di San Gavino Monreale, nell’ambito delle proprie fasce di competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti, di provvedere costantemente: 

  • Al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'intenzione di pubblico servizio ferroviario
  • A rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa
  • A tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile
  • Se i terreni sono coltivati a cereali, a circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamento scevro di stoppie, larga non meno di 5 metri; tale zona dovrà essere costantemente tenuta priva da seccume vegetale e da qualsiasi altra materia facilmente infiammabile
  • Di non dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi nelle vicinanze delle linee ferroviarie, così come previsto dall'art. 48 del D.P.R. 753/80 adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80
  • A coloro che allevano bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie è fatto obbligo di apporre recinzioni stabili, anche se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello Stato, perché queste sono idonee per tale funzione.

 

Vigilanza e sanzioni

La violazione delle disposizioni comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.  Le sanzioni non si applicano solo ai comportamenti direttamente pericolosi, ma anche a tutte quelle azioni o omissioni che possono potenzialmente innescare un incendio.

 

In caso di incendio segnalare immediatamente al 1515 (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale) o al 112 (Numero Unico di Emergenza).

Ultimo aggiornamento: 19/05/2025, 18:08

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