Descrizione
La nota della Prefettura, allegata in calce, nel perseguire l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico ai sensi dell'art.109 TULPS, precisa che il riconoscimento degli ospiti presso tutte le suddette strutture, debba essere effettuato mediante identificazione personale diretta, non essendo sufficiente il ricorso a procedure di identificazione cosiddette “da remoto”, ossia mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di copertura automatizzata, ovvero tramite installazione di “Key boxes” all’ingresso.
I gestori delle strutture hanno l'obbligo di verificare l’identità degli ospiti in modo diretto“de visu”, ossia mediante registrazione degli estremi identificativi del titolare e del suo documento di identità in corso di validità, comunicando tali dati alla Questura, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021.
L'identificazione da remoto degli ospiti delle strutture ricettive costituisce violazione dell'art.109 del TULPS.
Per tutte le informazioni si rinvia alla nota allegata.